Camera di Commercio Italo-Russa — Newsletter

Aggiornamenti normativi e sanzionatori — Luglio 2026

Analisi dettagliata degli ultimi aggiornamenti sulle misure restrittive UE, con un focus approfondito sui nuovi divieti relativi alle Zone Economiche Speciali (ZES) russe e sulle recenti sanzioni in ambito tecnologico e digitale.

1. Nuove misure restrittive nei confronti delle persone fisiche ed entità russe.
In data 13 luglio 2026, il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto nuove misure restrittive nei confronti di persone fisiche ed entità ritenute responsabili di repressione della società civile, attività destabilizzanti, attacchi informatici e gravi violazioni dei diritti umani in Russia.
Le nuove designazioni sono state introdotte mediante l’adozione dei seguenti regolamenti:
·        Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1708 (“Reg. 2026/1708”);
·        Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1710 (“Reg. 2026/1710”);
·        Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1714 (“Reg. 2026/1714”);
·        Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1720 (“Reg. 2026/1720”).
Nel complesso, i quattro regolamenti dispongono complessivamente l’inserimento negli elenchi sanzionatori dell’Unione europea (“UE”) di 28 persone fisiche e 10 entità.
Designazioni connesse alla repressione interna in Russia: ai sensi del Reg. 2026/1708 sono state inserite nell’allegato IV del Regolamento (UE) 2024/1485, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia:
·        4 persone fisiche di cittadinanza russa;
·        5 entità russe, tra cui:
- VK Company (VKontakte) e la sua controllata Communication Platform LLC, responsabili dello sviluppo e della gestione della piattaforma Max App, applicazione utilizzata per finalità di sorveglianza e repressione del dissenso in Russia;
- CitadelVAS Experts e Norsi-Trans, società attive nello sviluppo e nella commercializzazione di hardware e software collegati al sistema di sorveglianza SORM (System of Operative Investigative Measures), impiegato dalle autorità russe per il monitoraggio delle comunicazioni elettroniche, incluse telefonate, e-mail, messaggi e social network.

Secondo il Consiglio, le nuove designazioni intendono colpire il crescente utilizzo delle tecnologie digitali per limitare la libertà di espressione, l’accesso alle informazioni e la libertà di associazione, nonché reprimere la società civile e l’opposizione democratica in Russia.

Designazioni connesse alle attività destabilizzanti della Russia: ai sensi del Reg. 2026/1710 è stato inserito il nominativo di una persona fisica di nazionalità russa nell’allegato I del Regolamento (UE) 2024/2642, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia. La designazione riguarda Ivan Sergeevich Kasyanenko che, secondo il Consiglio, avrebbe svolto un ruolo di coordinamento nelle attività del servizio di intelligence militare russo (“GRU”), ritenuto responsabile di operazioni clandestine, attività ibride e azioni destabilizzanti nei confronti dell’UE, dei suoi Stati membri e di Paesi terzi. Ad esempio, in passato ha coordinato gli sforzi volti a fornire incentivi finanziari per gli attacchi in Afghanistan contro il personale della coalizione internazionale, le operazioni legate agli avvelenamenti da Novichok del 2018 di Sergei Skripal e di sua figlia, Yulia Skripal, nonché l’integrazione delle reti del Gruppo Wagner in Africa nel 2023.

Designazioni connesse agli attacchi informatici: ai sensi del Reg. 2026/1714 sono state inserite nell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/796, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’UE o i suoi Stati membri:

·        8 persone fisiche di cittadinanza russa;

·        4 entità russe, tra cui:

- Media Land LLC e la società collegata ML.Cloud, accusate di fornire servizi di bulletproof hosting utilizzati per operazioni di ransomwarephishing e altri attacchi informatici contro infrastrutture critiche e servizi essenziali negli Stati membri dell’UE;

- Z-Pentest, gruppo hacktivista filorusso ritenuto responsabile di attacchi informatici contro infrastrutture critiche, in particolare nei settori energetico e idrico;

- LLC “Impuls”, accusata di aver fornito supporto tecnico e materiale ad operazioni informatiche attribuite all’unità 29155 del GRU.

Secondo il Consiglio, le nuove designazioni sono state adottate in stretto coordinamento con il Regno Unito e rappresentano la prima applicazione contestuale dei rispettivi regimi sanzionatori contro gli attacchi informatici da parte dell’UE e del Regno Unito.

Designazioni connesse a gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di prigionieri di guerra e detenuti civili ucraini: ai sensi del Reg. 2026/1720 sono state inserite nell’allegato I del Regolamento (UE) 2020/1998, relativo al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani:

·        15 persone fisiche di cittadinanza russa o ucraina;

·        1 entità russa, identificata nel Centro di custodia cautelare n. 2 di Taganrog (SIZO-2).

Le designazioni riguardano persone fisiche ed entità ritenute responsabili di torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti nei confronti di prigionieri di guerra e detenuti civili ucraini, sia nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina sia nel territorio della Federazione Russa.

Le nuove designazioni producono effetti immediati: i soggetti inseriti negli elenchi sono sottoposti al congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche nella loro disponibilità, al divieto di ricevere qualsiasi trasferimento, diretto o indiretto, e, per le persone fisiche, al divieto di ingresso nell'Unione europea. Le imprese sono dunque tenute a verificare la presenza dei 28 nuovi nominativi designati nell'ambito delle proprie relazioni commerciali, finanziarie e contrattuali.

Si ricorda che il principio del shadow listing implica che le restrizioni si estendono alle entità di proprietà o sotto il controllo di uno o più soggetti designati, anche se non espressamente elencate. È quindi necessario condurre un'analisi della struttura proprietaria delle controparti e non limitarsi alla verifica nominativa, per non esporsi al rischio di sanzioni penali e amministrative ai sensi del D. Lgs. 211/2025, nonché alla responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2. Le Zone Economiche Speciali e la presentazione di istanze in deroga ai divieti di esportazione verso la Russia.

L’articolo 5-bis nonies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”), come modificato dal Regolamento (UE) n. 2025/2033, prevede divieti con riguardo alle seguenti Zone Economiche Speciali, Preferenziali o di Innovazione (“ZES”) russe elencate nell’allegato LII (parte A o B) del Reg. 833/2014.

In particolare, la Parte A comprende la ZES «Alabuga» (Repubblica del Tatarstan) e la ZES «Technopolis Moscow» (Città di Mosca) ed è soggetta al regime più severo: è vietato mantenere partecipazioni, imprese comuni, succursali, uffici di rappresentanza e contratti già in essere con entità connesse a queste zone.

La Parte B, che comprende nove ZES, tra cui «Lipetsk», «Togliatti», «Lyudinovo», «St. Petersburg», «Dubna», «Innopolis», «Ulyanovsk», lo Skolkovo Innovation Center e il Free Port of Vladivostok, è soggetta a divieti connessi all’operatività sopravvenuta. Dunque, è vietato acquisire o aumentare partecipazioni, creare nuove imprese comuni o strutture operative e stipulare nuovi contratti con entità ivi registrate o ubicate.

In entrambi i casi, i divieti si applicano anche alle persone giuridiche, entità o organismi al di fuori delle ZES che siano posseduti o controllati da soggetti ad esse collegati (art. 5-bis nonies, par. 4). È inoltre vietato concedere prestiti, crediti o finanziamenti, incluso capitale netto, e prestare servizi di investimento a favore di tali soggetti (par. 3).

Per gli operatori economici attivi fra l’Italia e la Russia, occorre prestare particolare attenzione ai suddetti divieti per verificare se le proprie controparti contrattuali siano registrate, ubicate o comunque collegate, anche indirettamente tramite catene di controllo, a una delle ZES elencate nell'allegato LII.

Alcune operazioni sono esentate direttamente dal Regolamento, senza necessità di autorizzazione preventiva. Rientrano in questa categoria le attività necessarie per emergenze di sanità pubblica o catastrofi naturali, nonché l’importazione e altre operazioni, a determinate condizioni (si rimanda al par. 5 dell’art. 5-bis nonies del Reg. 833/2014), di determinati beni: gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, petrolio e i prodotti derivanti dalla sua raffinazione (fermi restando i divieti di cui agli artt. 3 quaterdecies e 3 quindecies del Reg. 833/2014), petrolio greggio e prodotti petroliferi dell’allegato XXV del Reg. 833/2014 (con riguardo agli ultimi due elementi, occorre che siano solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi).

Per le operazioni che non rientrano nelle esenzioni ma per cui è prevista una deroga, è possibile richiedere un'autorizzazione individuale all'Autorità Nazionale UAMA tramite il portale E-Licensing. Le fattispecie ammesse comprendono:

a)      scopi umanitari;

b)     la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari;

c)      garantire l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro (nonché per riconoscerne o eseguirne la sentenza o il lodo arbitrale);

d)     il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia;

e)      la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.

Dunque, i contratti e gli accordi per la fornitura di beni o servizi verso le ZES, che rientrino in una fattispecie di deroga di cui al par. 7 dell’art. 5-bis nonies del Reg. 833/2014, potranno essere sottoscritti soltanto in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di UAMA.

In generale, per quanto riguarda tutte quante le altre fattispecie di deroga di cui al Reg. 833/2014, come dichiarato da UAMA nel suo comunicato tecnico del 12 giugno 2026, l’istanza presentata su E-Licensing dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che la relativa operazione non avviene in attuazione di un contratto concluso (o mantenuto, per le ZES della parte A) in violazione dell’art. 5-bis nonies del Reg. 833/2014. Si consideri, a titolo d’esempio, un’esportazione verso la Russia di beni elencati nell’allegato XXIII, qualora siano necessari per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari ai sensi del par. 5, lett. a) dell’art. 3 duodecies, in deroga al divieto di cui al par. 1 del medesimo articolo.

La violazione dei divieti espone l'operatore a sanzioni penali e amministrative ai sensi del D. Lgs. 211/2025 e a responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

 

Per approfondire uno degli aggiornamenti o richiedere una consulenza, il team CCIR è a disposizione.

info@ccir.it · +39 02 86995240 · ccir.it