Camera di Commercio Italo-Russa — Newsletter

Aggiornamenti normativi e sanzionatori  - Agosto 2026

Analisi dettagliata del ventunesimo pacchetto di sanzioni adottato dall'Unione Europea il 23 luglio 2026.

  1. Nuove designazioni: 216 nuovi soggetti designati con il ventunesimo pacchetto di sanzioni.

    Il 23 luglio 2026 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1843 (“Reg. 2026/1843”), inserendo nell’allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”) ulteriori 216 soggetti, di cui 48 persone fisiche e 168 persone giuridiche, entità e organismi. Si tratta del più ampio aggiornamento delle liste sanzionatorie dall'inizio del conflitto in termini di volume di nuove designazioni e riflette la volontà del Consiglio di colpire non solo i soggetti direttamente coinvolti nello sforzo bellico russo, ma anche le reti finanziarie e logistiche internazionali che ne consentono il finanziamento e l’elusione delle restrizioni vigenti.

    Le nuove designazioni coprono un ampio spettro di settori strategici e si articolano in cinque grandi aree tematiche.

    Il blocco più consistente riguarda il sistema finanziario russo e le sue proiezioni internazionali: sono state designate 94 banche e istituzioni finanziarie, nonché 14 piattaforme di servizi legati alle criptovalute con sede in diversi Paesi terzi. Tra i soggetti di maggiore rilievo figurano PSB Bank, banca statale russa di importanza sistemica che sostiene il complesso militare-industriale ed è comproprietaria della rete di pagamenti transfrontalieri A7, e la Joint Stock Company "Credit Ural Bank", parte del gruppo Gazprombank e principale partner finanziario di PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo. Sono stati designati anche A7 e diversi soggetti collegati alla rete A7/A7A5, infrastruttura finanziaria specificamente progettata per aggirare le restrizioni sanzionatorie e già attiva in Nigeria e Zimbabwe. Tra le persone fisiche designate in questo ambito figurano Leonid Shumakov, componente dello stablecoin A7 e dei relativi meccanismi di elusione, e Mikhail Dorofeev, vicepresidente di PSB Bank e responsabile dell'espansione internazionale della rete A7.

    Sono state designate 41 ulteriori navi della cosiddetta shadow fleet, portando a 632 il numero complessivo delle imbarcazioni soggette a misure restrittive UE ai sensi dell'allegato XLII del Reg. 833/2014. Il pacchetto interviene altresì sul settore petrolifero, designando 18 entità e una persona fisica, tra cui tre raffinerie russe, una delle principali raffinerie bielorusse e una società costituita per commercializzare in Russia prodotti petroliferi bielorussi. Sono stati aggiunti cinque trader di petrolio che avevano eluso il “price cap” e il divieto di acquisto di greggio e prodotti petroliferi russi previsti dagli artt. 3 quaterdecies e 3 quindecies del Reg. 833/2014. Per la prima volta viene designata anche un'agenzia di reclutamento di equipaggi che fornisce supporto alla flotta ombra, segnalando la volontà del Consiglio di colpire l'intera catena del valore del trasporto marittimo irregolare.

    Il pacchetto introduce 56 designazioni individuali nel settore della difesa, di cui ben 37 direttamente collegate alla produzione di droni a lungo raggio. Tra le più rilevanti: LLC NTT VOSTOK e il suo direttore generale Andrey Doronin, specializzati nella produzione di componenti per le testate degli UAV da attacco unidirezionale Garpiya-A1; LLC DELMOT, attiva nello sviluppo e nella fornitura di motori per i medesimi sistemi d'arma; e FGUP GCSS (Federal State Unitary Enterprise "Main Center for Special Communications"), società di logistica incaricata del trasporto e della consegna degli UAV Garpiya-A1 verso gli aeroporti militari prossimi alla zona di prima linea. Le designazioni di soggetti cinesi nell'ambito di questa filiera, alcune delle quali già adottate con il ventesimo pacchetto, confermano l'attenzione del Consiglio verso le reti di approvvigionamento di componenti a duplice uso provenienti dall'Asia.

    Sono stati colpiti sette importanti operatori del settore aurifero, tra cui GV Gold e JSC Pavlik (entrambe tra le prime dieci società di estrazione dell'oro in Russia), Areal International JSC (attiva nello sviluppo di giacimenti in Siberia, nell'Estremo Oriente e nell'Artico) e LLC UGMK (Southern Mining and Metallurgical Complex), attiva nella produzione di ghisa, acciaio e ferroleghe nel Donbass occupato e fornitrice di materie prime al complesso militare-industriale russo. È stata designata anche una delle principali società russe nel settore dei diamanti, a conferma dell'interesse del Consiglio a colpire le fonti di reddito in valuta pregiata della Federazione Russa.

    Completano il quadro le designazioni di soggetti attivi nella macchina propagandistica russa, tra cui Alexander Zharov, direttore generale di Gazprom-Media Holding e responsabile della supervisione di numerosi media russi, e di operatori della grande distribuzione che continuano a operare nei territori ucraini occupati, come il Svetofor Group e le società del Torgservice Group of Companies, attivi in Crimea, Kherson, Luhansk e Donetsk. Rientra in questo blocco anche Mikhail Degtyarev, ministro russo dello Sport e presidente del Comitato olimpico russo, designato per aver promosso infrastrutture sportive nei territori occupati e sostenuto la riabilitazione dei soldati impegnati nel conflitto.

    Le nuove designazioni producono effetti immediati ai sensi dell'art. 2 del Reg. 269/2014: congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche dei soggetti designati, divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, qualsiasi risorsa finanziaria o economica, e divieto di ingresso nell'UE per le persone fisiche.

    Il volume e la varietà delle nuove designazioni rendono questo aggiornamento particolarmente impegnativo sul piano della conformità. Le imprese operative con la Russia devono aggiornare immediatamente i propri sistemi di screening, con attenzione specifica a più fronti.

    Il principio del shadow listing implica che le restrizioni si estendono alle entità di proprietà o sotto il controllo di uno o più soggetti designati, anche se non espressamente elencate. È quindi necessario condurre un'analisi della struttura proprietaria delle controparti e non limitarsi alla verifica nominativa, per non esporsi al rischio di sanzioni penali e amministrative ai sensi del D. Lgs. 211/2025, nonché alla responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

  2. Nuovi divieti di importazione ed esportazione: il ventunesimo pacchetto colpisce nuove filiere e tecnologie, rinnovando inoltre il regime sul GNL.

    Con il Regolamento (UE) 2026/1848 (“Reg. 2026/1848”), il ventunesimo pacchetto interviene anche sul Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) in modo significativo, sia sui divieti di importazione sia su quelli di esportazione, introducendo nuove categorie merceologiche, nuove restrizioni tecnologiche e un articolato sistema di clausole transitorie.

    a). Nuovi divieti di importazione

    Per quanto concerne i divieti di importazione, il pacchetto amplia l'allegato XXI del Reg. 833/2014, aggiungendo categorie merceologiche eterogenee con l'obiettivo di colpire ulteriori filiere che generano introiti per l'economia russa.

    Nel settore dei minerali e metalli sono aggiunti minerali di rame (NC 2603), nichel (NC 2604), piombo (NC 2607) e metalli preziosi (NC 2616), affiancati da prodotti della lavorazione chimica quali ossido di zinco (NC 2817) e ossidi di cromo (NC 2819), nonché zinco greggio (NC 7901) e tallolio (NC 3803). Russia e Bielorussia sono tra i principali esportatori mondiali di questi materiali, utilizzati in settori che spaziano dalla chimica all'elettronica, dalla metallurgia alla farmaceutica.

    La novità più articolata riguarda il settore del vetro, dove le nuove restrizioni coprono sostanzialmente l’intera catena del valore del comparto vetrario russo. In particolare, risulta ora ristretta l’importazione anzitutto delle materie prime, cascami e residui di vetreria, quali vetro in massa (NC 7001), biglie, barre, bacchette e tubi (NC 7002), vetro colato in lastre (NC 7003), vetro tirato o soffiato in fogli (NC 7004). Ristretti sono poi i semilavorati soggetti a lavorazioni secondarie come curvatura, smussatura, incisione o smaltatura (NC 7006) e vetri isolanti a pareti multiple (NC 7008), ma anche numerosi prodotti finiti: specchi e retrovisori (NC 7009), involucri per lampade (NC 7011), oggetti per la tavola e la cucina (NC 7013), vetrerie per segnalazione (NC 7014), vetri da orologeria e da occhialeria (NC 7015), materiali da costruzione in vetro (NC 7016), vetrerie per laboratorio e uso farmaceutico (NC 7017), perle e oggetti ornamentali (NC 7018) e altri lavori di vetro (NC 7020).

    Sul fronte della componentistica automotive, il divieto è esteso alle carrozzerie (NC 8707) e alle parti e accessori per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (NC 8708), colpendo così un settore in cui la Russia ha mantenuto una presenza industriale significativa anche dopo il 2022.

    Per tutti i nuovi codici NC introdotti sui divieti di importazione, il Reg. 2026/1848 prevede che i divieti non si applichino all'esecuzione di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026, fino al 25 ottobre 2026. La clausola copre anche i contratti accessori necessari per l'esecuzione di quelli principali.

    b). Nuovi divieti di esportazione

    Per quanto riguarda i divieti di esportazione, le modifiche all'allegato VII riguardano principalmente le tecnologie connesse ai sistemi drone e ai materiali ad alta prestazione, organizzate in tre categorie.

    Nella categoria III (telecomunicazioni) viene introdotta la nuova voce X.A.III.101, dedicata ai sistemi e apparecchiature a radiofrequenza anti-UAV non coperti dal Regolamento (UE) 2021/821 (“Reg. 2021/821”) in materia di duplice uso. La voce include disturbatori di radiofrequenza, analizzatori di protocollo, sistemi di spoofing e di presa di controllo, piattaforme SDR e moduli per la guerra elettronica.

    Nella categoria IX (materiali speciali e relative apparecchiature) vengono assoggettati ad autorizzazione: i materiali autoadesivi per applicazioni spaziali e aerospaziali con specifici parametri di perdita di massa (voce X.C.IX.018); la polvere di nichel e leghe di nichel con contenuto puro ≥ 50% in peso (voce X.C.IX.019); e la polvere di berillio con analoga soglia di purezza (voce X.C.IX.020), tutti materiali non già coperti dall'elenco militare comune o dal Reg. 2021/821.

    Nella categoria VII (materiale aerospaziale e propulsioni) sono inserite quattro nuove voci strettamente connesse all'ecosistema UAV: servomotori con rapporto coppia/peso ≥ 0,16 kgf*cm/g (X.A.VII.004), sistemi di lancio per UAV (X.A.VII.005) e relative apparecchiature di supporto a terra (X.A.VII.006), sistemi di terminazione del volo e relativi componenti (X.A.VII.007) e il software per l'utilizzo delle apparecchiature di supporto a terra (X.D.VII.003).

    c). Il nuovo regime sul GNL russo

    Con il nuovo art. 3 novodecies bis del Reg. 833/2014 viene introdotta una deroga transitoria al divieto di trasferimento del gas naturale liquefatto (“GNL”) russo verso Paesi terzi e al connesso divieto di acquisto, applicabile agli operatori dell'Unione che gestiscono trasferimenti nell'ambito di contratti a lungo termine, di durata superiore a un anno, conclusi prima del 24 febbraio 2022 e non successivamente modificati, salvo per le modifiche minori tassativamente elencate (riduzione dei quantitativi, modifiche operative, trasferimenti tra imprese collegate). La deroga si applica fino al 25 luglio 2027, ed è rinnovabile annualmente salvo diversa decisione del Consiglio. Il suo esercizio è soggetto a un doppio vincolo. Da un lato, viene impostato un tetto volumetrico: il volume annuo trasferito di GNL non può superare quello registrato dall'operatore nel 2025 nell'ambito dei contratti esistenti. Dall’altro, le operazioni vengono sottoposte a un obbligo di comunicazione trimestrale alle autorità competenti dei dati di spedizione, comprendenti l'identità delle parti, i volumi, il valore e la destinazione finale del GNL.

    Inoltre, ai sensi del nuovo art. 3 novodecies ter, dal 1° gennaio 2027 il divieto sui servizi di terminale GNL viene esteso ai soggetti controllati per oltre il 50% da cittadini o entità russi, anche indirettamente, con contestuale divieto di mantenere contratti in essere con tali soggetti. Con il nuovo art. 3 octodecies bis, viene altresì introdotto l’obbligo per i venditori UE di metaniere di notificare immediatamente all'autorità competente ogni vendita a controparti di Paesi terzi, con indicazione delle parti, dei documenti costitutivi dell'acquirente e del numero IMO della nave. I venditori UE sono tenuti ad adottare procedure di due diligence sul rischio di diversione e a inserire nei contratti clausole di no-re-export con obblighi di flowdown.

  3. Cripto-attività: il ventunesimo pacchetto amplia i divieti, estendendoli a tutti i servizi MiCA e instaurando nuovi controlli nei confronti di Paesi terzi non collaborativi.

    Il ventunesimo pacchetto introduce misure di notevole impatto nel settore delle cripto-attività, contenute nel Reg. 2026/1848.  Ai sensi dell’art. 5 ter, par. 2 bis, del Reg. 833/2014, a decorrere dal 25 agosto 2026, il divieto per cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia di possedere o controllare soggetti unionali che prestano servizi per le cripto-attività viene esteso a tutti i servizi disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/1114 (altresì detto RegolamentoMiCA”, da Markets in Crypto-Assets).

    Inoltre, all’art. 5 ter quater del Reg. 833/2014, viene introdotto il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Paesi terzi che prestano servizi per le cripto-attività o gestiscono piattaforme di scambio, qualora tali Paesi siano inseriti nel nuovo Allegato LVII del Reg. 833/2014. L'inserimento di un Paese nell'allegato presuppone che esso ometta sistematicamente e persistentemente di adottare misure idonee a impedire l'utilizzo delle cripto-attività per eludere le sanzioni dell’Unione europea. Sono previste eccezioni per i cittadini unionali residenti nel Paese terzo interessato anteriormente alla data indicata nell'allegato. Ad oggi, l'Allegato LVII risulta ancora privo di soggetti elencati, ma il meccanismo è operativo e pronto ad essere attivato.

    In parallelo, il ventunesimo pacchetto aggiorna l'Allegato XLV, che elenca gli enti finanziari e le entità stabilite fuori dall'UE che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento con cui è vietato effettuare operazioni: nella Parte A sono state aggiunte 17 entità, nella Parte C 5 entità.

    Le misure del ventunesimo pacchetto sulle cripto-attività hanno un impatto diretto su due categorie di soggetti.

    Anzitutto, i prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliti nell'UE, incluse le società regolamentate ai sensi del Reg. MiCA, devono verificare con urgenza la propria struttura proprietaria e di controllo, accertando l'assenza di partecipazioni detenute da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Chi si trovasse in una situazione di non conformità deve avviare le procedure di ristrutturazione societaria o cessione delle partecipazioni irregolari, eventualmente richiedendo una specifica autorizzazione alle autorità competenti.

    Inoltre, le imprese che utilizzano piattaforme cripto o servizi di pagamento basati su cripto-attività per regolare operazioni con controparti russe devono verificare se tali piattaforme siano incluse nell'Allegato XLV aggiornato. Qualsiasi operazione con le 22 nuove entità aggiunte all'allegato è vietata dalla data di efficacia delle rispettive designazioni (13 agosto e 23 agosto 2026 per le entità della Parte A; 13 agosto per quelle della Parte C).

    Con riferimento all'Allegato LVII, pur essendo ancora privo di voci, il meccanismo introdotto segnala la direzione della politica sanzionatoria UE: l'inserimento di uno o più Paesi terzi potrebbe avvenire in tempi rapidi, con effetti immediati su tutti gli operatori che vi fanno ricorso per transazioni cripto. Si raccomanda di monitorare con attenzione l'evoluzione dell'allegato.

    4. Il ventunesimo pacchetto rafforza la tutela degli operatori europei contro i procedimenti giudiziari russi: introdotta l'anti-suit injunction.

    Con il Reg. (UE) 2026/1848 e il Reg. (UE) 2026/1844, il ventunesimo pacchetto introduce un insieme coordinato di misure volte a proteggere gli operatori dell'Unione esposti a procedimenti promossi in Russia, o dinanzi a giudici di Paesi terzi, in relazione a contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive. Si tratta di una risposta diretta alla prassi, sempre più diffusa, di utilizzare i tribunali russi come strumento di pressione nei confronti delle imprese europee che hanno interrotto rapporti commerciali in applicazione delle sanzioni. Le modifiche intervengono in modo speculare sui due regolamenti, con una significativa novità aggiuntiva introdotta solo nel Reg. 833/2014.

    ·       Ampliamento del diritto al risarcimento (art. 11 bis, par. 1, del Reg. 269/2014 e del Reg. 833/2014). Le modifiche estendono il diritto al risarcimento integrale dei danni, diretti e indiretti, incluse le spese legali, subiti in conseguenza di azioni promosse dinanzi a giudici di Paesi terzi in relazione a contratti o transazioni incisi dalle sanzioni UE. La novità di maggiore rilievo pratico è l'estensione della tutela anche alle azioni promosse da soggetti di Paesi terzi che mettono a disposizione di entità designate fondi o risorse economiche vietati, ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. c), del Reg. 269/2014, e dalle persone o entità che li possiedono o controllano. In sostanza, l'operatore UE che subisce un danno a causa di un'azione giudiziaria promossa da un soggetto-schermo utilizzato per aggirare le sanzioni può ora agire in rivalsa per l'integrale ristoro dei danni subiti, comprese le spese legali.

    ·       Divieto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni russe (art. 11 quater del Reg. 269/2014 e del Reg. 833/2014). È introdotto il divieto per gli Stati membri di riconoscere, attuare o eseguire ingiunzioni, ordinanze, sentenze e altre decisioni giudiziarie o amministrative russe che attribuiscano responsabilità, contrattuale, extracontrattuale o su qualsiasi altra base giuridica, a cittadini o entità UE in relazione a contratti o transazioni incisi dalle sanzioni. Il divieto si applica anche nel contesto di procedure di insolvenza, fallimento e ristrutturazione, colmando una lacuna che in passato era stata sfruttata per ottenere riconoscimenti indiretti di decisioni russe attraverso procedure concorsuali in Paesi terzi. Il Reg. 833/2014 adotta sul punto una formulazione più ampia rispetto al Reg. 269/2014, includendo espressamente anche le decisioni fondate su qualsiasi altra disposizione del diritto russo.

    ·       Ingiunzione anti-processo (art. 11 quater bis del Reg. 833/2014). Si tratta della novità processuale più significativa dell'intero ventunesimo pacchetto. Il nuovo articolo introduce nel diritto europeo uno strumento mutuato dalla tradizione giuridica anglosassone: gli operatori dell'Unione possono ora richiedere ai giudici degli Stati membri un'ingiunzione anti-processo (anti-suit injunction) per inibire alla controparte russa l'avvio o la prosecuzione di procedimenti dinanzi a giudici russi o di Paesi terzi. I giudici nazionali possono applicare sanzioni pecuniarie (astreintes) in caso di inosservanza dell'ingiunzione, rendendo lo strumento concretamente coercitivo. L'introduzione dell'anti-suit injunction nell'ordinamento europeo rappresenta una scelta di campo netta: l'UE riconosce esplicitamente che il contenzioso russo è stato utilizzato come strumento di pressione e introduce un contrappeso processuale diretto.

    Le nuove misure sono di particolare rilievo per le imprese italiane ed europee che si trovano, o che ragionevolmente potrebbero trovarsi, coinvolte in contenziosi avviati in Russia o presso giurisdizioni terze in conseguenza dell'esecuzione o della mancata esecuzione di contratti incisi dalle sanzioni.

    In particolare, l'art. 11 quater offre una tutela immediata e automatica: le decisioni russe che condannino un operatore UE per inadempimento contrattuale riconducibile alle sanzioni non potranno essere riconosciute né eseguite in alcuno Stato membro, nemmeno indirettamente attraverso procedure concorsuali. Per le imprese già oggetto di azioni giudiziarie in Russia, che abbiano dovuto interrompere forniture, sospendere pagamenti o recedere da contratti per effetto dei divieti sanzionatori, qualsiasi sentenza di condanna ottenuta dalla controparte russa sarà quindi priva di effetti nell'Unione.

    Inoltre, l'art. 11 quater bis introduce la possibilità di adire i giudici italiani, o di qualsiasi altro Stato membro, per ottenere un'ingiunzione che impedisca alla controparte russa di avviare o proseguire un procedimento nella giurisdizione prescelta.

    Sul piano del risarcimento, l'ampliamento dell'art. 11 bis consente di agire contro i soggetti-schermo di Paesi terzi utilizzati per aggirare le sanzioni.




     

 

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