1. DIVIETO DI OPERAZIONI CON ENTITÀ CRIPTO STABILITE IN RUSSIA

Il ventesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, adottato il 23 aprile 2026, introduce con il Regolamento (UE) 2026/506 un nuovo divieto destinato a incidere significativamente sugli operatori attivi nel settore delle cripto-attività.

Il nuovo articolo 5 ter ter del Regolamento (UE) 833/2014 vieta di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia che forniscano servizi legati alle cripto-attività o che gestiscano piattaforme di scambio o trasferimento di tali attività. La misura si inserisce in un quadro già esistente di restrizioni sulle valute digitali: l'Allegato LIII del Reg. 833/2014 è stato contestualmente aggiornato con l'inserimento del rublo digitale e di RUBx (entrambi dal 24 maggio 2026), nonché di A7A5, già vietato dal 25 novembre 2025. Il divieto principale diviene operativo il 24 maggio 2026 e si affianca alle misure già vigenti ai sensi dell'Allegato XLV del medesimo Regolamento, che elenca gli enti finanziari e i prestatori di servizi per cripto-attività con i quali è già proibito operare, e che annovera a partire dal 14 maggio 2026 anche un’entità del Laos e due entità del Kirghizistan.

Sono previste eccezioni circoscritte: restano consentite le operazioni strettamente necessarie al funzionamento di rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE, dei suoi Stati membri, dei Paesi partner o di organizzazioni internazionali presenti in Russia, nonché quelle effettuate da cittadini UE residenti in Russia prima del 24 febbraio 2022. Le autorità competenti nazionali potranno inoltre autorizzare operazioni necessarie al disinvestimento o alla liquidazione di attività commerciali già presenti in Russia.

Per le aziende, le implicazioni operative sono immediate e trasversali. Il riferimento esplicito alle operazioni "indirette" implica che anche l'utilizzo di intermediari che si appoggino a soggetti russi del settore cripto potrebbe esporre a responsabilità. Gli operatori attivi nel settore fintech, dei pagamenti digitali o che utilizzino asset virtuali nei propri processi aziendali devono pertanto procedere, con urgenza, a mappare le proprie controparti operative nel settore cripto verificandone la giurisdizione di stabilimento.

Sarà inoltre necessario aggiornare i processi di onboarding e i questionari Know Your Client (“KYC”) e Anti-Money Laundering (”AML”) per rilevare eventuali connessioni con entità cripto russe, e verificare la propria posizione rispetto alle eccezioni prima di intraprendere qualsiasi procedura autorizzativa. Si ricorda altresì che le operazioni aventi ad oggetto il rublo digitale o RUBx saranno vietate a decorrere dalla medesima data del 24 maggio 2026, rendendo necessaria una revisione dei processi di settlement e tesoreria che eventualmente coinvolgano tali strumenti.

2. NUOVI DIVIETI DI IMPORTAZIONE, MINERALI, METALLI, DIAMANTI E CONDENSATO GNL

Il ventesimo pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea (“UE”) contro la Russia, adottato il 23 aprile 2026, amplia in misura significativa i divieti di importazione previsti dall'articolo 3 decies del Regolamento (UE) 833/2014, intervenendo su più filiere merceologiche con novità che spaziano dai minerali industriali ai diamanti, fino al condensato di gas naturale. Sul fronte dei nuovi prodotti vietati, il Regolamento (UE) 2026/506 introdotto dal nuovo pacchetto sanzionatorio ha inserito nell'Allegato XXI del Reg. 833/2014, cui fanno riferimento i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 decies, numerosi prodotti finora non soggetti a restrizioni: diversi minerali dei capitoli 25 e 26 della nomenclatura combinata (“NC”), sostanze del capitolo 28 quali silicio, solfati e carburi, nonché rame e altri metalli del capitolo 74.

Per attenuare l'impatto immediato sulle catene di approvvigionamento, il pacchetto introduce clausole di grandfathering ai sensi dei nuovi paragrafi 3 ter sexies e 3 ter septies dell'articolo 3 decies, che consentono, fino al 25 luglio 2026, l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 per la maggior parte dei codici interessati. Per il codice NC 7403 19 (specifiche tipologie di rame raffinato), la proroga è estesa fino al 25 gennaio 2027.

È prevista inoltre una deroga quantitativa per l'ammoniaca (NC 2814) ai sensi del nuovo paragrafo 3 nonies dell'articolo 3 decies: l'importazione è consentita fino a 688.000 tonnellate metriche per ciascun anno nel periodo 24 aprile -23 aprile successivo, inclusiva delle attività di acquisto, trasporto e relativa assistenza tecnica e finanziaria.

Due ulteriori novità normative meritano attenzione particolare.

In primo luogo, in materia di condensato di gas naturale, il nuovo paragrafo 2 bis dell'articolo 3 quaterdecies dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’estensione del divieto di importazione al condensato (NC 2709 00 10) proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto (“GNL”), con contestuale abrogazione degli obblighi comunicativi di cui ai paragrafi 11 e 12 dell'art. 3 quaterdecies.

In secondo luogo, in materia di diamanti, le modifiche all'articolo 3 septdecies, per i prodotti classificati al codice NC 7102 39 00, l'obbligo di dimostrare l'origine non russa mediante prove di tracciabilità è stato posticipato al 24 aprile 2026 rispetto alla precedente scadenza del 1° gennaio 2026. Il pacchetto introduce al contempo una maggiore flessibilità negli strumenti di prova ammessi: accanto ai certificati già previsti, è ora espressamente ammessa una dichiarazione di dovuta diligenza, con un significativo alleggerimento degli oneri documentali per gli operatori del settore.

Le implicazioni pratiche per le aziende richiedono un'azione su più fronti:

  • Gli importatori di minerali, metalli e prodotti chimici di origine russa devono verificare con priorità se i propri prodotti ricadano nei nuovi codici NC vietati, accertare l'eventuale applicabilità delle clausole di grandfathering e, ove rilevante, accelerare l'esecuzione dei contratti in corso entro le scadenze applicabili.
  • Gli operatori attivi nell'import di condensato di gas naturale devono avviare sin d'ora la pianificazione dell'adeguamento in vista del 1° gennaio 2027.
  • Quanto ai diamanti, è necessario aggiornare immediatamente i processi di conformità documentale, adottando le dichiarazioni di dovuta diligenza ora disponibili e assicurando la piena tracciabilità dell'origine dei prodotti trattati.

3. NUOVI DIVIETI DI ESPORTAZIONE, BENI INDUSTRIALI, DUPLICE USO E SETTORE NAVALE

Il ventesimo pacchetto sanzionatorio dell’Unione europea (“UE”) contro la Russia, adottato il 23 aprile 2026, porta modifiche sostanziali anche al regime delle esportazioni verso la Russia, con interventi che ridisegnano perimetri consolidati e introducono nuove restrizioni in settori finora parzialmente esclusi.

Sul versante dei beni industriali, il Regolamento (UE) 2026/506 amplia l'Allegato XXIII del Regolamento (UE) 833/2014, cui fa riferimento l'articolo 3 duodecies, paragrafo 1, aggiungendo prodotti oggi privi di restrizioni: gomma naturale (voce 4001), fili e corde di gomma vulcanizzata (voce 4007), altri lavori in gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016), viti, bulloni e articoli simili in ferro o acciaio (voce 7318) e trattori (NC 8701 95 90). Le previgenti voci autonome 4016 93 (guarnizioni) e 7318 24 (copiglie) sono soppresse, in quanto assorbite nelle categorie più ampie ora vietate. Una clausola di grandfathering consente, fino al 25 luglio 2026, l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 24 aprile 2026.

Un intervento strutturalmente rilevante riguarda la soppressione dell'articolo 3, paragrafo 1, del Reg. 833/2014 e dell'intero Allegato II. I prodotti ivi elencati, cioè tubi senza saldatura (NC 7304 19, 7304 29), raccordi per tubazioni (NC 7305, 7306), pompe (NC 8413 50, 8413 60) e attrezzature per perforazione (NC 8430 49 00, 8705, 8905 90 10), sono ora ricompresi nell'Allegato XXIII nonies e soggetti al diverso regime del nuovo paragrafo 1 ter dell'articolo 3 duodecies. Il cambio di regime non è neutro: le deroghe applicabili sono diverse, taluni prodotti prima vietati solo con dicitura "ex" sono ora ristretti con riferimento al solo codice doganale, e soprattutto il perimetro geografico del divieto si estende ora alla zona economica esclusiva (“ZEE”) e alla piattaforma continentale russa, in precedenza escluse.

In materia di beni a duplice uso e quasi duali, l'Allegato VII del Reg. 833/2014 è stato ampliato con l'aggiunta di amatolo, nitroglicole, cloruro di picrile e di una nuova categoria (X.C.IX.017) per sostanze e fluidi lubrificanti. È stata inserita nella parte B la voce doganale 7017 (vetrerie di laboratorio). Le deroghe autorizzative per l'esportazione verso filiali in Russia di proprietà o controllo UE, ai sensi del nuovo articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis terdecies, sono state estese per includere espressamente la cybersicurezza e la sicurezza delle informazioni.

Per il settore navale, il regime di vendita delle navi cisterna dall'articolo 3 octodecies del Reg. 833/2014 è stato riformato in profondità, con la rimozione della possibilità di autorizzazione preventiva alla vendita verso Paesi terzi, nonché l’introduzione di obblighi di due diligence sulla destinazione finale e clausole contrattuali obbligatorie di divieto di rivendita a soggetti russi, da replicarsi nelle successive cessioni. Per le navi rompighiaccio (NC ex 8906 90) e le metaniere (NC ex 8901 20) di bandiera, certificazione o proprietà russa, è introdotto il divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e assistenza finanziaria. Per le metaniere non russe che operino in Russia il divieto decorre dal 1° gennaio 2027.

Dal punto di vista delle ripercussioni sulle aziende esportatrici, esse sono chiamate a una revisione sistematica del proprio portafoglio prodotti. È prioritario verificare se prodotti in precedenza soggetti all'Allegato II siano ora presenti nell'Allegato XXIII nonies, valutando le implicazioni del cambio di regime e l'eventuale estensione del divieto alla ZEE russa.

Per i contratti in esecuzione, è necessario accertare l'applicabilità della clausola di grandfathering ed eventualmente accelerare le consegne entro il 25 luglio 2026.

Gli operatori del settore navale devono infine adeguare la contrattualistica e attuare processi strutturati di due diligence sulla destinazione finale delle navi.

4. PRIME RESTRIZIONI ALL'EXPORT VERSO PAESI TERZI, IL KIRGHIZISTAN ENTRA NELL'ALLEGATO XXXIII

Una delle novità più significative del ventesimo pacchetto è l’inserimento all’interno del Regolamento (UE) 833/2014 di un Paese terzo all’interno dell’Allegato XXXIII, nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 12 septies, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni e tecnologie.

In particolare, il Regolamento (UE) 2026/506 ha introdotto il divieto di  esportazione in Kirghizistan dei beni classificati all’interno dei codici doganali NC 8457 10, comprendente i centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli e NC 8517 62, comprendente gli apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing.

Tali prodotti, già vietati all'esportazione verso la Russia, sono ora soggetti al medesimo divieto anche nei confronti del Kirghizistan, in ragione del ruolo che questo Paese ha svolto come hub di transito per l'elusione delle restrizioni UE. La misura si inserisce in una più ampia strategia diplomatica e sanzionatoria che l'Unione ha perseguito negli ultimi mesi nei confronti dei Paesi che hanno facilitato la ri-esportazione di beni dual-use e tecnologicamente sensibili verso la Russia.

Il significato di questa novità va oltre i due prodotti specificamente interessati.

L'attivazione dell'Allegato XXXIII conferma un meccanismo che a regime potrà essere progressivamente esteso ad altri prodotti e ad altri Paesi terzi ritenuti nodi critici nelle rotte di elusione. Le aziende devono quindi considerare questo sviluppo non come un intervento episodico, ma come il segnale di una tendenza destinata a consolidarsi nei pacchetti successivi.

Sul piano operativo, gli esportatori di centri di lavorazione metallica e di apparecchiature di telecomunicazione e networking devono includere immediatamente il Kirghizistan tra le destinazioni vietate nei propri sistemi di export compliance, alla stregua della Russia stessa.

I programmi di due diligence sulla destinazione finale devono essere aggiornati per rilevare il rischio di riesportazione attraverso intermediari kirghizi.

5. IL DIVIETO DI FINANZIAMENTI RUSSI SI ESTENDE A UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA E LORO COLLABORATORI

Il Regolamento (UE) 2026/506 ha emendato l’articolo 5 unvicies del Reg.833/2014 che stabilisce il divieto di accettare donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente provenienti da determinati individui o entità.

La platea dei soggetti destinatari del divieto ora si allarga, oltreché ai soggetti già ricompresi (i.e. il governo russo e le società pubbliche russe, nonché tutte le entità da queste possedute o da tutti quei soggetti che agiscono per loro conto o su loro direzione) ai soggetti di cui alle neo-introdotte lettere e) ed f), ossia:

- gli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio

- le persone fisiche associate a tali persone giuridiche, entità o organismi

La ratio della misura è chiara: il legislatore europeo ha inteso chiudere un canale attraverso cui l'influenza russa si è negli anni espressa in forma soft, borse di studio, accordi di collaborazione scientifica, finanziamenti a ONG, sponsorizzazioni accademiche, spesso con effetti difficilmente percepibili nell'immediato ma potenzialmente significativi sul piano dell'autonomia istituzionale e della sicurezza delle informazioni.

Le implicazioni pratiche investono soggetti molto diversi tra loro. Le università e i centri di ricerca devono verificare se intrattengano o abbiano in corso accordi di finanziamento, co-ricerca, sponsorizzazione o donazione con soggetti riconducibili allo Stato russo o a entità da questo controllate, e valutarne la conformità al nuovo quadro normativo. Le imprese con attività di ricerca e sviluppo devono rivedere accordi di joint venture scientifica e contratti di collaborazione con partner russi.

Le persone fisiche, ricercatori, professori, consulenti, devono verificare la propria posizione individuale con riguardo a borse di studio, grants e compensi di provenienza pubblica o parastatale russa. In tutti i casi, si raccomanda di integrare questa verifica nei programmi di sanctions compliance, aggiornando le politiche di accettazione di fondi e le procedure di know-your-donor per coprire le nuove categorie di soggetti ora destinatari del divieto.