La Camera di Commercio Italo-Russa desidera segnalarvi i principali aggiornamenti normativi e i recenti provvedimenti relativi alle relazioni commerciali con la Federazione Russa nel mese di giugno 2026: 

1. UE: nuovo aggiornamento delle liste sanzionatorie contro la Russia

Il 15 giugno 2026 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato nuove misure restrittive individuali contro la Federazione Russa.

Complessivamente, le nuove designazioni interessano 34 persone fisiche e 47 entità, distribuite tra Russia, Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Azerbaigian e Hong Kong.

Le misure si articolano su tre distinti programmi sanzionatori, ciascuno dei quali risponde a una specifica finalità politica dell'Unione.

Il primo e più ampio blocco di designazioni è stato adottato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1361, che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”).  

Sul fronte russo, sono state designate le società di trasporto LLC Gazpromneft Shipping e LLC Lukoil Western Siberia, che gestiscono navi adibite al trasporto di greggio e prodotti petroliferi,  e diversi produttori e fornitori di sistemi militari senza pilota, tra cui JSC Lavochkin Research and Production Association (emanazione di Roscosmos), LLC Rustakt, LLC ASFPV, LLC IONOS, ERA Military Innovation Technopolis e la Foundation for Advanced Studies, queste ultime due create direttamente dal governo russo per sviluppare droni avanzati ad uso bellico.

Sul fronte dei Paesi terzi, le designazioni riguardano cinque entità turche, sette emiratine, una azera, una bielorussa,una liberiana, ritenute coinvolte nell'elusione delle sanzioni esistenti e quattro cinesi, tra le quali figurano Shenzhen Minghuaxin e Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, alcune delle principali produttrici mondiali di additivi per lubrificanti.

Il secondo blocco di designazioni è stato adottato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1362, che modifica l'allegato IV del Reg. 2024/1485. Le sedici designazioni, quindici persone fisiche e un'entità, tutte di nazionalità russa, riguardano personalità e funzionari coinvolte nella morte di Alexei Navalny.

Il terzo blocco è adottato ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2026/1356, che modifica l'allegato I del Reg. 2024/2642. Le undici designazioni prendono di mira soggetti accusati di condurre campagne di propaganda e disinformazione a sostegno della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Tra le entità designate figura la Presidential Foundation for Cultural Initiatives (PFKI), direttamente riconducibile al presidente Putin.

In parallelo, con il Reg. di esecuzione (UE) 2026/1358 il Consiglio ha aggiornato anche il programma sanzionatorio relativo alla Repubblica di Moldova, designando sei nuove persone, quattro moldave e due russe, coinvolte in operazioni finanziate dalla Russia per interferire nelle elezioni parlamentari del settembre 2025.

Conseguenze operative delle designazioni

Le nuove designazioni comportano, per gli operatori unionali, l’obbligo immediato di congelare i fondi e le risorse economiche provenienti da questi soggetti, oltreché il divieto di mettere a loro disposizioni fondi o risorse economiche.

Per le imprese che operano con la Russia e nelle giurisdizioni interessate dalle nuove designazioni (Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Azerbaigian), è consigliabile procedere quanto prima all’aggiornamento dei sistemi di screening delle controparti. Si segnala che lo screening non può limitarsi alla sola verifica nominativa delle controparti ma deve estendersi anche ai soggetti che ne hanno il controllo e la proprietà, in quanto le restrizioni si estendono automaticamente a tutte le entità controllate al 50% o più da un soggetto designato, anche se non espressamente elencate (c.d. shadow listing). È quindi indispensabile condurre un'analisi della struttura proprietaria delle controparti, risalendo lungo la catena di controllo.

Sul piano operativo, alcune aree meritano attenzione specifica. Le imprese attive nel settore energetico e dei trasporti marittimi dovranno verificare l'eventuale esposizione verso Gazpromneft e Lukoil, incluse le loro catene di subfornitura e le flotte collegate. Chi opera nel settore dell'elettronica e dei componenti industriali dovrà controllare la propria catena di approvvigionamento per individuare l'eventuale presenza di Shenzhen Minghuaxin o Xinxiang Richful Lubricant Additive Company. Le imprese con relazioni commerciali in Turchia ed Emirati Arabi Uniti dovranno aggiornare le proprie procedure KYC (know your customer) per i dodici nuovi soggetti designati in queste giurisdizioni, spesso utilizzate come snodo per operazioni di elusione sanzionatoria.

Qualsiasi operazione con soggetti designati, anche se avviata in buona fede prima della verifica, espone l'impresa a sanzioni penali e amministrative ai sensi del D. Lgs. 211/2025, nonché a responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2. UE: introdotta una deroga speciale al congelamento dei fondi per Yangzhou Yangjie Electronic Technology

Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. ("Yangjie") è una società cinese produttrice di semiconduttori e componenti elettronici designata n. 692 nell'allegato I del Reg. (UE) 269/2014 il 23 aprile 2026, con l'entrata in vigore del Reg. di esecuzione (UE) 2026/509 (20° pacchetto di misure restrittive UE). Da quella data, tutti i fondi e le risorse economiche di Yangjie sono stati congelati e qualsiasi operazione con la società è diventata vietata, con estensione automatica, per effetto del principio del shadow listing, alle entità da essa controllate al 50% o più.

Gli effetti di questa designazione hanno avuto un impatto rilevantissimo per moltissime aziende unionali che, da tempo, fondavano le proprie linee di approvvigionamento, in particolare nel settore dell'elettronica, dei semiconduttori e dei componenti industriali sull’azienda cinese.

Anche per questa ragione, con il Reg. (UE) 2026/1336 del 15 giugno 2026 il Consiglio ha introdotto un nuovo art. 5 terdecies nel Reg. 269/2014, specificamente dedicato a Yangjie. La norma prevede due distinte deroghe al divieto generale di cui all'art. 2: la prima consente di completare le operazioni contrattuali già in corso al momento della designazione; la seconda permette di proseguire temporaneamente gli acquisti di componenti critici nell'ottica di una transizione verso fornitori alternativi.

In particolare, ai sensi della lett. a), lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi può essere autorizzato qualora le risorse economiche in questione siano strettamente necessarie alla cessazione di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale entità.

Affinché ricorra questa fattispecie devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

i)       il rapporto di cui si chiede la cessazione deve essere stato concluso prima del 23 aprile 2026;

ii)      i fondi devono essere destinati alla chiusura del rapporto e non alla sua prosecuzione;

iii)    la norma pone un doppio termine temporale che opera congiuntamente: da un lato, la cessazione del rapporto deve avvenire entro il 31 dicembre 2026 e, dall'altro, lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi deve essere integralmente completato entro la medesima data del 31 dicembre 2026.

La lett. b) prevede una misura rivolta specificamente all'industria, e risponde all'esigenza di gestire le dipendenze strutturali che taluni operatori economici possono avere nei confronti dell'entità sanzionata con riguardo a componenti non immediatamente sostituibili sul mercato.

In questo contesto, lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi può essere autorizzato qualora le risorse economiche siano strettamente necessarie per consentire acquisti di componenti critici fabbricati dall'entità designata e per effettuare i corrispondenti pagamenti alla medesima.

Ai fini dell'operatività di questa seconda fattispecie devono ricorrere le seguenti condizioni:

i)       i componenti oggetto dell’acquisto devono essere qualificabili come critici, nel senso che non siano immediatamente sostituibili con forniture alternative;

ii)     gli acquisti e i relativi pagamenti devono essere strumentali alla transizione verso fonti di approvvigionamento alternative: la deroga non è pertanto concepita come una legittimazione permanente del rapporto commerciale con l'entità sanzionata, bensì come una misura-ponte finalizzata esclusivamente a consentire la fine della dipendenza.

iii)    lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi deve essere completato entro il 16 marzo 2027. La maggiore durata della finestra temporale riflette la complessità tecnica e industriale che caratterizza la sostituzione di fornitori di componenti critici, la quale richiede tipicamente tempi significativi di qualificazione, omologazione e riorganizzazione della catena di fornitura.

Resta fermo un rilievo pratico di primaria importanza: il Regolamento non introduce un'autorizzazione generale automatica, ma si limita ad attribuire alle autorità nazionali competenti la facoltà di rilasciare provvedimenti individuali nelle ipotesi contemplate. Fino all'ottenimento di una specifica autorizzazione, il regime sanzionatorio rimane pienamente applicabile. In Italia, l'autorità competente è il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le imprese italiane che intrattengono o intrattenevano rapporti commerciali con Yangjie, possono potenzialmente avvalersi delle deroghe, ma devono agire con tempestività e seguire un percorso autorizzativo preciso.

Chi ha contratti preesistenti alla designazione del 23 aprile 2026 e deve ancora regolare pagamenti o ricevere forniture dovrà presentare al CSF un'istanza individuale, corredata dalla documentazione contrattuale rilevante (contratto, ordini, fatture, prove di consegna parziale), dimostrando che i fondi richiesti sono strettamente necessari per concludere l'operazione.

Chi invece dipende da componenti critici forniti da Yangjie e necessita di tempo per individuare e qualificare fornitori alternativi potrà richiedere al CSF l'autorizzazione a proseguire gli acquisti durante il periodo di transizione, fino al 16 marzo 2027. Anche in questo caso l'autorizzazione è individuale e richiede di dimostrare sia la criticità del componente sia l'avanzamento concreto nella ricerca di alternative.

Vale la pena ribadire, dunque, che nessuna transazione con Yangjie è lecita prima dell'ottenimento dell’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Qualsiasi operazione effettuata in assenza di autorizzazione costituisce violazione del Reg. 269/2014, con conseguente esposizione a sanzioni penali e amministrative ai sensi del D. Lgs. 211/2025 e a responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001.

In secondo luogo, prima di presentare qualsiasi istanza occorre verificare con quale entità specifica del gruppo Yangjie si intende operare, accertando se anch'essa ricada nell'ambito della designazione per effetto del shadow listing.